I giudici nella recentissima sentenza del 2 Maggio 2019 n. 18221 della Corte di Cassazione sono tornati su un un’ argomento già affrontato nel 2017con sentenza n. 1393, sulla annosa e controversa questione della manomissione del cronotachigrafo del camion e sulla configurazione o meno del reato di cui all’ art 437 del Codice Penale per il titolare dell’impresa di Trasporti.
Come sappiamo la manomissione del cronotachigrafo è punita con la sanzione amministrativa di cui all’ art 179 del codice della Strada rubricato “Cronotachigrafo e limitatore di velocità” che punisce con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro (da euro 849 a euro 3.396), chiunque circola con un autoveicolo non munito di cronotachigrafo, nei casi in cui esso è previsto, ovvero circola con autoveicolo munito di un cronotachigrafo avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate nel regolamento o non funzionante, oppure non inserisce il foglio di registrazione o la scheda del conducente. La sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata nel caso in cui l’infrazione riguardi la manomissione dei sigilli o l’alterazione del cronotachigrafo.Tale questione è emersa dopo che la Polizia Stradale ha cominciato a denunciare gli autisti, e in diversi casi anche le imprese titolari del veicolo, per violazione dell’articolo 437 del Codice Penale, che punisce la manomissione di strumenti che servono a prevenire gli infortuni sul lavoro. Dopo le prime condanne penali sono stati avviati i ricorsi in appello e in Cassazione, spingendo così la Corte suprema a decidere nel merito. La sentenza del 2 maggio conferma un orientamento già emerso in precedenza, ossia che la manomissione è reato solo se compiuta dall’impresa titolare del veicolo, mentre l’autista deve rispondere solo di violazione dell’articolo 179 del Codice della Strada, quindi pagare una multa.
La sentenza 18221/2019 nasce dal ricorso presentato in Cassazione dal Procuratore della Corte di Appello di Reggio Calabria contro l’assoluzione di un autista dall’accusa di violare l’articolo 437 del Codice Penale perché era stato scoperto in flagrante dalla Polstrada alla guida di un camion che montava ben quattro calamite sul cronotachigrafo. La manomissione è stata accertata durante l’istruttoria e lo stesso autista aveva confessato di avere installato le calamite per superare i tempi di guida perché voleva rientrare a casa per motivi familiari. L’autista è stato assolto dal Gip perché “in una ipotesi siffatta, rimanesse integrato l’illecito amministrativo previsto dall’art. 179 del Codice della strada, in quanto fattispecie speciale rispetto al delitto di cui all’art. 437 cod. pen., che punisce l’omessa collocazione, la rimozione o il danneggiamento di apparecchiature destinate a prevenire infortuni sul lavoro”, come spiega la sentenza della Cassazione.
Contro tale assoluzione, la Procura è ricorsa in Cassazione affermando che bisogna soddisfare le esigenze di prevenzione in un settore particolarmente sensibile alla pubblica incolumità. Ma anche il giudice di Cassazione ha confermato l’interpretazione di Gip, rigettando così il ricorso. Il giudice ritiene infatti che l’autista che viaggia con il cronotachigrafo manomesso o alterato è soggetto alla sola sanzione amministrativa prevista dall’articolo 179 del Codice della Strada perché ritiene “sussistente un rapporto di specialità tra tale illecito amministrativo e il delitto di cui all’art. 437 cod. pen”.
La sentenza della Cassazione precisa che “la fattispecie incriminatrice di cui all’art. 437 cod. pen. presenta una maggiore ‘ampiezza’ rispetto a quella prevista dall’art. 179 del Codice della strada, dal momento che, mentre la prima, individua, tra i soggetti attivi, tutti coloro in capo ai quali incomba l’obbligo di prevenire – tramite impianti, apparecchi o segnali – disastri o infortuni sul lavoro, la seconda ha come destinatario unicamente il conducente del mezzo di trasporto; e che anche l’ambito delle condotte tipiche è assai più esteso rispetto a quello della fattispecie amministrativa, concernente, come detto, la sola messa in circolazione di un veicolo con cronotachigrafo mancante o manomesso”.
Il testo aggiunge che “il delitto previsto dall’art. 437 cod. pen. è posto a tutela della pubblica incolumità con riferimento all’ambiente di lavoro, imponendo l’adozione dei necessari strumenti preventivi circa il rischio di disastri o infortuni, sicché la fattispecie in questione appare chiaramente finalizzata a regolamentare le attività di impresa. Ne consegue che, in ogni caso in cui l’alterazione del cronotachigrafo sia stata direttamente eseguita dal conducente del mezzo per ragioni non riconducibili all’esercizio dell’attività di impresa, dovrà ritenersi integrata la fattispecie di illecito amministrativo di cui all’art. 179 del Codice della strada, con conseguente esclusione, secondo quanto previsto dall’art. 9 legge n.689 del 1981, dell’ipotesi delittuosa di cui all’art. 437 cod. pen.. Viceversa, ove la violazione sia stata commessa, direttamente dai datore di lavoro e si sottolinea direttamente, o su sua disposizione, e in ogni caso per ragioni attinenti allo svolgimento dell’attività di impresa, appare del tutto coerente con la ratio del delitto previsto dall’art. 437 cod. pen. configurare tale fattispecie incriminatrice (così Sez. 1, n. 2200 del 12/9/2017, Gallini, citata)”.
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