Dal 1° giugno fino al 15 luglio si è dato il via alle domande per l’emersione dei rapporti di lavoro e il rilascio di permessi di soggiorno temporanei così come previsto dall’articolo 103 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34. .
Due procedure sono previste per la presentazione delle domande agli uffici del Ministero dell’Interno e, si diversificano a seconda che i soggetti interessati siano:
- il datore di lavoro italiano o straniero interessato a sottoscrivere un nuovo rapporto di lavoro subordinato o di dichiararne uno irregolarmente instaurato con cittadini italiani o stranieri presenti sul territorio nazionale prima dell’8 marzo 2020;
- gli stranieri con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019 che voglia chiedere un permesso di soggiorno della durata di sei mesi, successivamente convertibile in permesso di lavoro subordinato.
Quella che interessa a voi utenti di Sotra è la prima procedura.
Approfondiamola:
Requisiti del datore di lavoro
I datori di lavoro devono essere cittadini italiani, cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea o stranieri titolari di permesso di soggiorno UE di lungo periodo. Devono possedere, per i settori produttivi agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse, un reddito imponibile minimo non inferiore a 30.000 euro. Per i settori del lavoro domestico o di assistenza alla persona, il reddito deve essere non inferiore a 20.000 euro, in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, e non inferiore a 27.000 euro, in caso di nucleo familiare composto da più soggetti conviventi.
Requisiti del lavoratore
I cittadini stranieri devono essere stati foto segnalati prima dell’8 marzo 2020, ovvero devono aver soggiornato in Italia prima di quella data, come risulta dalla dichiarazione di presenza o da documentazioni di data certa proveniente da organismi pubblici o privati che, istituzionalmente o per delega, svolgono una funzione o un’attribuzione pubblica o un servizio pubblico (es. cartelle cliniche, certificazioni rilasciate da aziende sanitarie pubbliche, tessere di trasporto nominative etc..).
Procedura
Le istanze possono essere presentate esclusivamente con modalità telematiche dal 1 giugno al 15 luglio 2020 dalle ore 7:00 alle 22:00 sull’applicativo accessibile all’indirizzo, https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/ utilizzando il sistema di identificazione digitale SPID. Successivamente all’invio della domanda sarà generata la ricevuta che ne attesta l’avvenuta presentazione da consegnare in copia al lavoratore.
Segnaliamo che prima della presentazione della domanda,, il datore di lavoro dovrà provvedere al pagamento del contributo forfettario, pari a € 500,00 per ciascun lavoratore.
Dopo tale fase, lo Sportello unico per l’immigrazione provvederà a verificare i pareri favorevoli della Questura e dell’Ispettorato territoriale del lavoro e, a convocare le parti per l’esibizione della documentazione necessaria all’emersione e alla stipula del contratto di soggiorno.
Successivamente, dovrà provvedere ad inviare la comunicazione obbligatoria di assunzione e a consegnare al lavoratore il modello per la richiesta di soggiorno per lavoro subordinato che, quest’ultimo invierà alla Questura tramite gli uffici postali.
Sotra resta a disposizione per ulteriori chiarimenti e per informazioni anche in merito alla seconda procedura che, prevede l’emersione diretta dello straniero senza il tramite del datore di lavoro con un contributo forfettario pari ad Euro 130,00.
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