COME E QUANDO E’ POSSIBILE OTTENERE UNA RIDUZIONE DEGLI IMPORTI DA PAGARE?
Un tema che affligge la maggior parte degli autotrasportatori e le società di trasporto è quello dei verbali per violazione al codice della strada accade spesso, che un autista rientri da un viaggio con un bel pacchetto di sanzioni che rendono il più delle volte improduttivo o scarsamente produttivo il trasporto effettuato.
Per tale ragione l’argomento verbali, rientra tra quelli maggiormente attenzionati da Sotra.
A tal riguardo vi segnaliamo alcune novità in materia di cumulo giuridico delle sanzioni amministrative utile ad avere una riduzione dell’importo da pagare in caso di più violazioni poste in essere con una medesima condotta.
L’art. 198 del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/92 e successive modifiche) stabilisce, ove con una sola azione od omissione vengano violate diverse disposizioni di legge o vengano effettuate più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo cosiddetto “principio del cumulo giuridico delle sanzioni amministrative pecuniarie”
Tale disposizione estende al settore delle sanzioni amministrative il sistema del cumulo giuridico, tipizzato in sede penale, con la alcune limitazioni rispetto a quest’ultimo ossia che tale disciplina non è applicabile quando la pluralità delle violazioni sono commesse con pluralità di condotte (Cass. Civ. n. 5252/2011; Cass. Civ. n. 24655/2008). Agli illeciti amministrativi non si applica quindi la continuazione, così come disciplinata dall’art. 81 del codice penale, ma esclusivamente il concorso formale, in quanto espressamente previsto nell’art. 8 legge 689/81, che richiede l’unicità dell’azione od omissione produttiva della pluralita’ di violazioni” (C. Cass. Civ. n. 26434/14).
La Corte di Cassazione ha stabilito altresì che: “in tema di sanzioni amministrative relative alla circolazione stradale, ove venga commessa, con una sola azione o omissione, la violazione di diverse disposizioni del codice della strada, a ciascuna delle quali consegua la decurtazione dei punti dalla patente di guida, non opera il meccanismo previsto dall’art. 198, comma primo, di detto codice” (Cass. Civ. n. 3940/2012).
Viene così delineato un quadro giurisprudenziale in cui l’art. 198 , 1° co., c.d.s. va applicato limitatamente a quelle situazioni in cui sia effettivamente accertato, anche mediante prova indiziaria o presuntiva, l’unicità della condotta del trasgressore in rapporto alla violazione della medesima norma. Nell’istruttoria mirata all’accertamento della condotta del trasgressore l’elemento della temporalità delle azioni (prolungate o interrotte) e della pluralità (o meno) dei luoghi, in cui vengono commesse le violazioni, giocheranno un ruolo fondamentale nello stabilire se il trasgressore abbia: “posto in essere inequivocabilmente piu’ condotte realizzatrici della medesima violazione.”
Importante è inoltre segnalare che l’onere della prova degli elementi costitutivi dell’illecito amministrativo grava sull’Amministrazione (C. Cass. Civ. n. 4898/2015).
Sotra resta a disposizione per ulteriori informazioni
Commenti recenti