La società di trasporti si trova spesso ad essere destinataria dei verbali per violazione dell’art 179 c2, a causa del mancato inserimento della carta del conducente nel cronotachigrafo digitale da parte del dipendente.
L’invocare una delle esimenti previste dalla legge del 1981 n. 689, non è sufficiente, è necessario fornire la prova della mancanza dell’elemento soggettivo, onore che spetta a chi intende sostenere l’assenza di qualsiasi colpa.
Da precisare che il solo fatto di aver iniziato il viaggio, senza che fosse effettuata alcuna registrazione dello strumento e che, nemmeno fossero state esibite le registrazioni dei giorni precedenti dimostra che si era a conoscenza del cattivo funzionamento dell’apparecchio o comunque non se ne era verificato l’efficienza prima di partire.
La cassazione ha più volte affermato che in tema di illecito amministrativo a norma dell’art 3 della l 689\81, la semplice colpa è sufficiente ad integrare l’elemento soggettivo, quindi al fine di escludere ogni responsabilità, non basta la non conoscenza della sussistenza dei presupposti dell’illecito ma occorre che, tale ignoranza sia incolpevole, cioè non superabile con l’ordinaria diligenza.
Né consegue che. è legittima l’irrogazione della sanzione in assenza di deduzioni da parte dell’opponente atte a superare detta presunzione mediante la dimostrazione della propria estraneità al fatto o, dell’impossibilità di conoscerlo tramite un diligente espletamento dei compiti connessi alla carica ricoperta.
Da segnalare anche il fatto che alla notifica della violazione dell’art 179 c 2 cds segue sempre la notifica del verbale per la violazione dell’art 179 c 3 o dell’art 174 c14 , che sanziona il titolare della licenza o dell’autorizzazione al trasporto di cose o di persone che mette in circolazione un veicolo sprovvisto del cronotachigrafo e dei relativi fogli di registrazione e il mancato rispetto delle disposizioni del regolamento CE n. 561/2006, quindi il titolare dell’impresa di autotrasporti si troverà ad essere obbligato in solido per la prima violazione e trasgressore per la seconda.
Tali verbali sono penalizzanti, in quanto distruggono gli utili che si sarebbero dovuti ricavare dal viaggio, pertanto, Sotra consiglia alle società di porre in essere le necessarie cautele (corsi di formazione, regolamenti aziendali ecc ) in modo da premunirsi e da consentire un eventuale ricorso contro possibili e futuri verbali.
Sotra rimane a disposizione per qualsiasi informazione e chiarimento.
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