Il decreto “Cura Italia” del 17 marzo 2020   e la successiva  circolare del Ministero dell’Interno del 13 marzo 2020 hanno introdotto procedure straordinarie e temporanee in tema di codice della strada, molto interessanti per gli automobilisti e autotrasportatori.

 Ecco le principali novità:

 

  • Patenti di guida

 

L’articolo 104 dispone la proroga, fino al 31 agosto 2020, della validità dei documenti di riconoscimento e di identità   compresi quelli rilasciati in formato elettronico, che risultino scaduti, ovvero in scadenza, in seguito al 17 marzo 2020. La validità ai fini dell’espatrio rimane limitata alla data di scadenza fissata dal documento.

Ecco  uno schema completo :

Patenti di guida e patenti nautiche 31/01/2020 31/08/2020
Patenti di guida e patenti nautiche 31/01/2020 31/08/2020
CQC Dal 23/2/2020 al 29/06/2020 30/06/2020 • DM delle Infrastrutture e Trasporti 10/03/2020 n. 106
• Art. 103 comma 3 DL 17/03/2020 “Cura Italia
CFP – ADR Dal 23/2/2020 al 29/06/2020 30/06/2020 • DM delle Infrastrutture e Trasporti 10/03/2020 n. 106
• Art. 103 comma 3 DL 17/03/2020 “Cura Italia”
CAP (KA – KB) Dal 31/01/2020 al 15/04/2020 15/06/2020 • ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020
Permessi provvisori di guida rilasciati ai sensi dell’art. 59 della legge 29 giugno 2010, n. 120, ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi ad accertamento sanitario presso le commissioni mediche locali   30/06/2020 • decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, n 108, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2020

• art. 103, comma 3, del d.l. 18/2020

Attestati rilasciati dalle commissioni mediche locali ai sensi dell’art. 115, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai conducenti che hanno compiuto sessantacinque anni, per guidare autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t Dal 31/01/2020 al 15/04/2020 15/06/2020  • Art. 103 comma 2 DL 17/03/2020 “Cura Italia”
• Art. 59 Legge 29/06/2010 n. 120
• Art. 115 comma 2 lett. a e b del CDS
Attestati rilasciati dalle commissioni mediche locali ai sensi dell’art. 115, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ai conducenti che hanno compiuto sessanta anni, per guidare autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, Dal 31/01/2020 al 15/04/2020  15/06/2020 • Art. 103 comma 2 DL 17/03/2020 “Cura Italia”
• Art. 59 Legge 29/06/2010 n. 120
• Art. 115 comma 2 lett. a e b del CDS
Certificati medici rilasciati dai sanitari indicati all’art. 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per il conseguimento della patente di guida Dal 31/01/2020 al 15/04/2020  15/06/2020 • Art. 103 comma 2 DL 17/03/2020 “Cura Italia”
Attestati rilasciati al termine dei corsi di qualificazione iniziale ai sensi della direttiva 2003/59/CE Dal 31/01/2020 al 15/04/2020  15/06/2020 • Art. 103 comma 2 DL 17/03/2020 “Cura Italia”

 

 

  • Polizza RCA

 

Fino al 31 luglio le polizze RCA restano valide per i 30 giorni successivi alla data di scadenza, anziché per i canonici 15 giorni. 

 

  • Revisione auto

 

L’articolo 92, comma IV, dispone che fino al 31 ottobre 2020 viene autorizzata la circolazione dei veicoli da sottoporre, entro il 31 luglio 2020, alle attività di visita e prova (di cui agli articoli 75 e 78 C.d.S., rispettivamente “Accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione” e “Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione”) ovvero alle attività di revisione (di cui all’articolo 80 del C.d.S.).

 

  • Pagamento in misura ridotta delle multe

 

Ai sensi del secondo comma dell’art. 108 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, in via del tutto eccezionale e transitoria nel lasso di tempo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, è possibile effettuare il pagamento delle sanzioni al Codice della Strada con il pagamento dell’importo scontato del 30% da eseguirsi entro trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione.

Stante i dubbi interpretavi della suddetta disposizione, il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – con la Circolare n. 300/A/2309/20/115/28 del 24 marzo 2020, ha fornito le prime indicazioni operative per l’uniforme applicazione delle norme riguardanti la circolazione stradale.

Tra le varie indicazioni contenute nella suddetta circolare, una particolare importanza riveste la questione relativa alle multe stradali ricevute durante l’emergenza coronavirus.

Secondo la suddetta circolare:

  1. per le violazioni contestate direttamente al trasgressore o notificate dal 16 febbraio 2020 fino al 31 maggio 2020, è possibile procedere al pagamento avvalendosi dello sconto del 30% entro trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione;
  2. tale nuova previsione normativa deve essere letta alla luce della sospensione dei termini di esecuzione per il pagamento in misura ridotta prevista dall’articolo 10, comma 4 e 18, del D.L. 2 marzo 2020, n. 9;
  3. la suddetta sospensione, per effetto del DPCM 9 marzo 2020, e fatta salva eventuale ulteriore proroga, è efficace dal 10 marzo sino al 3 aprile 2020, nei confronti di tutti i residenti, aventi sede operativa o esercitanti la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione, all’interno del territorio nazionale;
  4. per effetto di tali previsioni normative, il termine di trenta giorni, per avvalersi della facoltà del pagamento in forma scontata del 30% è da intendersi sospeso dal 10 marzo e decorre nuovamente, salvo ulteriori proroghe, dal 4 aprile 2020;
  5. non è possibile procedere al pagamento scontato per le infrazioni che prevedono le sanzioni accessorie della confisca del veicolo ovvero della sospensione della patente di guida;
  6. il congelamento dei termini vale anche per le notifiche dei verbali e la presentazione dei ricorsi. Pertanto, non valgono nel conteggio né dei 90 o 360 giorni ammessi normalmente per notificare né dei 30 o 60 giorni per ricorrere.

 

 

  • Notifica multe

 

Dalla data di entrata in vigore del d.l. (17 marzo) e fino al 30 giugno 2020, per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta ex art. 201 C.d.S., gli operatori postali provvederanno alla consegna della posta attraverso il solo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro. Pertanto, è prevista per la validità della consegna la firma del destinatario ma sarà sufficiente la predetta verifica e l’inserimento nella cassetta postale del destinatario corrispondenza dell’abitazione. La firma   verrà apposta esclusivamente dall’operatore postale sui documenti di consegna, in cui è attestata anche la suddetta modalità di recapito.

 

  • Ricorsi multe

 

Una circolare del Ministero dei Trasporti, del 13 marzo scorso, aveva già disposto, in favore di famiglie, lavoratori, imprese, la sospensione dei termini, dal 10 marzo al 3 aprile 2020, relativi a: notificazione dei verbali, esecuzione del pagamento in misura ridotta, presentazione di ricorsi giurisdizionali. Tale provvedimento deve tuttavia essere coordinato coi nuovi termini in tema di giustizia fissati, appena 4 giorni dopo, dal “Cura-Italia”: l’art. 83, oltre al rinvio di ufficio delle udienze a una data successiva al 15 aprile 2020, prevede la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto.

Riassumendo in relazione ai punti 4),5),6)   COSA CAMBIA?

 in tutta Italia vengono sospesi:

  • 90 giorni di notifica delle multe
  • i termini di 60 giorni per il pagamento delle multe (con applicazione della riduzione del 30% entro 30 giorni dalla notificazione)

30 giorni utili alla presentazione di eventuali ricorsi al Giudice di pace.

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